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D.Lvo 01/08/2003 n. 259
Art. 22 Tecnica multiaccesso 1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione: ==================================================================== numero di canali | | assegnati in tecnica | | numero di canali multiaccesso a) | |assegnati in tecnica tecnica analogica |coefficiente| multiaccesso |coefficiente ==================================================================== da 6 a 12 | 0,95 | da 19 a 24 | 0,85 da 13 a 18 | 0,90 | oltre 24 | 0,80 | numerica | | | da 6 a 12 | 0,90 | da 19 a 24 | 0,80 da 13 a 18 | 0,85 | oltre 24 | 0,75 2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all'articolo 18, comma 1. 3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2.
Art. 23 Sistemi multiaccesso numerici 1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate č associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali č determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, č dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato. 2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22. 3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico. Sezione VI - Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico
Art. 24 Servizio mobile marittimo 1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, č dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18. 2. L'uso della frequenza di soccorso non č soggetta a contributo. 3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autoritā, sia costituito da pių aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica č estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.
Art. 25 Servizio mobile aeronautico 1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1. 2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz. 3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, č dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino
5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, č dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta. 4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Sezione VII - Altri servizi
Art. 26 Servizi di radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra avente finalitā meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali č dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili. 2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, č dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. 3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari č dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza. 4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entitā pari a quelli di cui all'articolo 18.
Art. 27 Servizi di radioastronomia ed equiparati 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali č richiesta la protezione, č dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle . 2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze. 3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione. Sezione VIII - Servizi via satellite
Art. 28 Sistemi di ricerca spaziale 1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale č dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo č fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00. 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi č dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 29 Sistemi di esplorazione della Terra via satellite. 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della Terra č dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo č fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00. 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi č dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 30 Sistemi di operazioni spaziali 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali č dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo č fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00. 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi č dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 31 Servizi via satellite 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via satellite č dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo č fissato in euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14 MHz in euro 4.800,00; fino 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00. 2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o "band on demand", č dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocitā di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocitā di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocitā di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocitā. 3. Per l'uso di frequenze per applicazioni SNG (Satellite News Gathering) č dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo č fissato in euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00. 4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo 18. 5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Sezione IX - Esenzioni e riduzioni
Art. 32 Esenzioni e riduzioni 1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal Decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio. 2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attivitā antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 342. 3. La Croce rossa italiana č esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attivitā assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo. 5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilitā sociale (ONLUS) di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile. 6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonchč per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti. 8. L'entitā dei contributi di cui al presente Capo č stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente :
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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